IL TRATTATO DI OSIMO NELLA REALTA'
Gli effetti del Trattato di Osimo ed accordi connessi quali risultano palesi ed incontrovertibili a seguito di un suo esame libero ed obiettivo, al di fuori di ogni pregiudizio od ordine di scuderia sono i seguenti:
I°
AL POSTO DI CONFINI CERTI E DI UNA SITUAZIONE DIMOSTRATASI POSITIVA E QUINDI DURATURA SI CREEREBBE UNA NUOVA SITUAZIONE CON CONFINI INCERTI E CON CHIARI CARATTERI DI PROVVISORIETA' E PERICOLOSITA'.
Va innanzitutto ricordato che l'attuale sistemazione del confine orientale d'Italia ha le seguenti caratteristiche:
a) STABILITA' E DUREVOLEZZA: comprovate dal fatto che l'attuale regolamentazione, in oltre vent'anni di applicazione, ha dato luogo a risultati largamente positivi nell'interesse della zona e dei buoni rapporti tra i popoli, senza nessun inconveniente;
b) CERTEZZA DEL DIRITTO SULLA POSIZIONE DEI CONFINI: derivante dal Trattato di Pace (1947) e dal Memorandum di Londra (1954), i quali hanno fissato in maniera precisissima e dettagliata sia la posizione della frontiera jugoslava e di quella italiana, sia la regolamentazione giuridica e pratica delle cosiddette Zone A e B già destinate a costituire il mai sorto Territorio Libero di Trieste;
c) GARANZIA INTERNAZIONALE CONTRO QUALSIASI AGGRESSIONE: essa è attualmente data sia da parte di tutte le 21 Potenze belligeranti con l'Italia quali firmatarie del Trattato di Pace, sia, esplicitamente, dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ai sensi dell'art. 21 del Trattato di Pace medesimo.
Con il Trattato di Osimo, ed in particolare con l'art. 1 che rappresenta l'essenza ed il fondamento di tutto il Trattato, il Confine di Stato jugoslavo – che col Trattato di Pace, all'art.22, era stato chiaramente e dettagliatamente fissato al limite meridionale della Zona B, nel centro circa dell'Istria, lungo il fiume Quieto – viene AVANZATO al posto dell'attuale linea di demarcazione con la zona B del mai costituito Territorio Libero di Trieste e quindi a ridosso del centro urbano di questa città, nelle acque del suo golfo e del suo porto.
Tale NUOVA situazione, che verrebbe così a crearsi, avrebbe le seguenti caratteristiche:
a) PROVVISORIETA' E PERICOLOSITA': a seguito del detto Trattato si verrebbe infatti a creare nel golfo e nel porto di Trieste un confine fra i due Stati, anzi fra i due sistemi, dando vita ad una situazione intrinsecamente instabile, sicuro presupposto per future complicazioni, come tanti analoghi precedenti del genere nella storia hanno largamente dimostrato;
b) INCERTEZZA DEL DIRITTO SUL NUOVO CONFINE: la nuova frontiera sarebbe infatti del tutto invalida dal punto di vista internazionale sia perché rappresenterebbe una modifica unilaterale da parte di due sole delle 22 firmatarie del Trattato di Pace di quanto stabilito da tale Trattato e garantito dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sia perché rappresenterebbe una cessione territoriale in tempo di pace avvenuta senza il rispetto del fondamentale ed irrinunciabile diritto dei popoli all'autodeterminazione;
c) DECADENZA DELLE ATTUALI GARANZIE INTERNAZIONALI DA PARTE DEI FIRMATARI DEL TRATTATO DI PACE E DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: ciò in quanto tali garanzie si riferiscono ai confini previsti dal detto Trattato e non a quello concordato fra di loro dalle sole Italia e Jugoslavia in violazione del Trattato medesimo.
In conclusione quindi verrebbe compiuto un grave atto a danno della causa della pace e dei buoni rapporti fra i popoli creando al posto di una situazione di certezza giuridica, dimostratasi positiva e senza inconvenienti nei decenni di sua applicazione, una situazione invece giuridicamente invalida, intrinsecamente pericolosa fonte di sicure future inevitabili anche gravi complicazioni.