IL TRATTATO DI OSIMO NEL DIRITTO
4) NON E' STATA SOSTANZIALMENTE RISPETTATA LA NORMA COSTITUZIONALE RAPPRESENTATA DALL'ART. 47, II COMMA, DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 31/1/1973 CHE STABILISCE L'OBBLIGO DEL GOVERNO DI CONSULTARE LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA in relazione all'ELABORAZIONE degli accordi internazionali che interessino il traffico confinario della Regione stessa ed il transito per il porto di Trieste.
Il Trattato di Osimo rientra sicuramente in tale materia innanzitutto per il fatto che esso implica L'ESTENSIONE NEL PORTO DI TRIESTE NELLE ACQUE TERRITORIALI JUGOSLAVE con la concessione anzi alla Jugoslavia di una notevole area di acque profonde (le sole idonee per il transito di medio e grosso tonnellaggio) in aggiunta a quanto le spetterebbe applicando la Convenzione di Ginevra dd. 29/4/1958 come è stato sopra accennato a pagina 9 e come risulta dalla cartina riprodotta a pagina 10.
Inoltre il Trattato medesimo prevede all'art. 9 la contemporanea entrata in vigore dell'accordo per la creazione della Zona Franca industriale a cavallo del nuovo confine, con gli effetti deleteri per l'economia triestina, della Regione e nazionale che sono stati sopra indicati nelle pagine da 12 a 17 e che sono oggetto di vari studi illustrativi da parte di esperti non legati da imposizioni preventive o da disciplina di partito o da interessi particolari.
In pratica, il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Moro si è limitato il sabato 8 novembre 1975 – e cioè alla vigilia della firma del Trattato di Osimo avvenuta il lunedì 10 novembre – a convocare a Roma il Presidente della giunta Regionale per un incontro. Dopo di che il detto Presidente Regionale ha convocato lo stesso pomeriggio di sabato la Giunta Regionale, già da vari giorni dimissionaria; rientrato a Trieste con un aereo militare espressamente messogli a disposizione, ha presieduto detta giunta, che in pochi minuti ha dato il proprio parere favorevole a detti accordi che erano non più in via di elaborazione, ma già conclusi ed il cui testo, già pronto per la firma, avvenuta poche ore dopo, non è stato portato nemmeno a conoscenza dei suoi componenti. L'assoluta NULLITA' DI TALE PARERE ai fini della norma costituzionale in esame, è manifesta, sia perché proveniente dalla Giunta Regionale già dimissionaria, competente quindi solo per materia di ordinaria amministrazione, sia perché è stato dato non già nella fase di "elaborazione" degli accordi internazionali, ma quando questi erano già conclusi e senza che i componenti della Giunta avessero potuto prender conoscenza del loro testo, sia per le sopra accennate modalità di precipitazione, estremamente grave ed inammissibile con cui il voto è stato richiesto ed ottenuto senza discussione.
5)LA FORMAZIONE E STIPULAZIONE DEL TRATTATO E' STATA ISPIRATA A CRITERI DI PARTICOLARE SEGRETEZZA E PRECIPITAZIONE DEL TUTTO INAMISSIBILI ED INCOMPATIBILI sia per l'importanza della materia, sia per la sua natura che investe una cessione di territorio nazionale ed uno Stato straniero e problemi di sicurezza nazionale e di tutela della pace.
Tale modo di procedere è largamente notorio e di dominio pubblico. A titolo esemplificativo basti ricordare i seguenti fatti:
a) Gli organi rappresentativi delle comunità interessate sono stati tenuti completamente all'oscuro delle trattative svolte fino a quando il ministro degli Esteri, On. le Rumor, nell'ottobre del 1975, rinnegando tutte le dichiarazioni fino allora fatte dal Governo e da lui stesso, ha annunciato la decisione di giungere alla firma di un trattato di rinuncia ai diritti italiani rimasti sulla Zona B dell'Istria sulla base di accordi già largamente elaborati e dati già per raggiunti all'ONU (v. sopra punti 1, A, b) richiedendone l'approvazione seduta stante. L'assoluto segreto è continuato anche successivamente fini alla stipulazione del Trattato.
b) Il testo del Trattato non è stato reso pubblico nemmeno nel momento in cui improvvisamente esso è stato firmato sui Monti di Osimo, ma solo parecchi giorni dopo. Si ricorda al riguardo come invece all'epoca della stipulazione del Trattato di Pace, a cui hanno partecipato le maggiori Potenze democratiche del mondo, l'opinione pubblica era stata messa in condizioni di seguire passo per passo tutti i lavori delle trattative affinché i cittadini potessero, come loro diritto, formarsi tempestivamente ed adeguatamente un giudizio in merito.
Nelle varie fasi per la formazione del Trattato e successivamente si è proceduto con una precipitazione del tutto anomala e contraria alla natura ed importanza della materia trattata. Basti citare il modo tipico con cui, come sopra citato (vedi punto 4), è stato chiesto il parere della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia ed il fatto inspiegabile ed incongruente – e quindi anomalo – che, nelle gravissime condizioni in cui l'Italia si trovava con l'enorme quantità ed importanza dei problemi da affrontare, il disegno di legge per la ratifica del Trattato di Osimo è stato approvato fin dalla prima riunione del neo Consiglio dei Ministri all'inizio dei lavori di settembre. Ciò è tanto più inspiegabile, incongruente ed anomalo in quanto detto disegno di legge prevede uno stanziamento di 300 miliardi per la cui erogazione non è comprensibile che l'Italia debba tanto affrettarsi mentre il Governo si trova, a dover far fronte a tante e così impellenti esigenze di carattere finanziario. Secondo la logica e i chiari interessi della Nazione la rinuncia alla Zona B dell'Istria dopo trenta anni dal Trattato di Pace e la creazione della tanto temuta zona franca a cavallo del confine, potevano e possono ben attendere mentre non possono attendere i terremotati, gli operai e tutti coloro che sono afflitti dalle difficoltà finanziarie dell'Italia.
6)IL TRATTATO DI OSIMO COSTITUISCE UNA MANIFESTA VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI PACE FIRMATO DALL'ITALIA E DALLE 21 POTENZE BELLIGERANTI e garantito, per ciò che riguarda le frontiere in questione, dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU ai sensi dell'art. 21, N°1 del Trattato stesso.
Tale Trattato infatti aveva stabilito in maniera inequivocabile e chiarissima, all'art. 22, la posizione della frontiera jugoslava in Istria al limite meridionale della Zona B lungo il fiume Quieto. Il Memorandum di Londra del 1954, stipulato solamente dalle potenze che occupavano militarmente le Zone A e B destinate a far parte del Territorio Libero di Trieste, oltre all'Italia quale titolare della relativa sovranità, si è limitato, come è noto, a stabilire norme riguardanti l'amministrazione civile delle due Zone da parte dell'Italia e della Jugoslavia, con criteri unitari previsti dal relativo Statuto speciale unico per le due Zone. Tale Memorandum non prevede, com'è noto, nessuna modifica di carattere territoriale, né del resto avrebbe potuto prevederla, sia per la sua forma giuridica che per i soggetti contraenti. Per tali ragioni non è stato mai sottoposto a ratifica al Parlamento italiano.
COL TRATTATO DI OSIMO viene invece esplicitamente convenuta da parte dell'Italia e della Jugoslavia LA FISSAZIONE DEL CONFINE JUGOSLAVO IN POSIZIONE DIVERSA DA QUELLA CHE ERA STABILITA DAL TRATTATO DI PACE E CIO' SENZA LA CONTEMPORANEA ADESIONE CON CONSEGUENTE RATIFICA, DA PARTE DELLE ALTRE 20 POTENZE FIRMATARIE DEL TRATTATO STESSO. Tale Trattato di Osimo pertanto costituisce una modifica del Trattato di Pace ad opera di due soli dei ventidue contraenti. Dal che NE DERIVA LA SUA MANIFESTA INVALIDITA', dato che per la modifica di qualsiasi contratto è ovviamente necessaria l'adesione di tutti i suoi contraenti. Tale adesione nel caso concreto è indispensabile non solo per insuperabili esigenze di carattere formale, ma anche perché ciascuno dei 22 Stati firmatari del Trattato di Pace ha interesse di preoccuparsi che nel porto e nel golfo di Trieste non sia creata una linea di confine, dando con ciò vita ad una situazione manifestamente pericolosa ed instabile, come tutti gli analoghi precedenti storici hanno dimostrato, con pregiudizio della pace che è un bene indivisibile, comune a tutte le Potenze del mondo; situazione che il Trattato di Pace si era preoccupato di evitare col mantenimento sotto un'unica sovranità – e quindi senza frontiere di mezzo – delle due Zone A e B soggette ad amministrazioni militari diverse all'atto della firma di esso trattato.
7)IL TRATTATO DI OSIMO COSTITUISCE PURE UNA VIOLAZIONE, ALMENO ALLO STATO DEGLI ALLEATI ESISTENTI, DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI DELL'ITALIA VERSO LA CEE.
Ed infatti il detto Trattato implica, come sopra rilevato, l'impegno dell'Italia di dar vita ad una Zona Franca a cavallo del nuovo confine con la Jugoslavia, prevista nell'accordo per lo sviluppo della cooperazione economica fra i due Paesi, accordo che, secondo l'art. 9 di esso Trattato, deve esser approvato contemporaneamente alla sua ratifica.
Per riconoscimento dello stesso Ministro degli Esteri On. Rumor, fatto al Parlamento nel momento in cui chiedeva l'autorizzazione a stipulare il suddetto Trattato, tale Zona Franca costituirebbe una violazione degli impegni italiani verso la CEE, per cui sarebbe stato necessario il consenso di quest'ultima. Risulta anche, per ripetute informazioni stampa, che un tal consenso è stato richiesto e che la CEE non si opporrebbe a tale Zona. Da altre informazioni stampa risulta che tale non opposizione dipenderebbe dal fatto che detta Zona Franca è considerata dalla CEE come un problema italiano. Per cui ne deriva che essa potrebbe acquistare diverso rilievo e dar luogo a diversi atteggiamenti se detta Zona dovesse derivare pregiudizio ad altri Stati membri causa la concorrenza di prodotti in essa lavorati e quindi essi dovessero contestarla dopo la spesa da parte dell'Italia di molte centinaia di miliardi per realizzarla.
Va però rilevato che non risulta mai pubblicato un atto ufficiale di consenso da parte degli organi comunitari competenti, nella forma dovuta e comunque un tale consenso non risulta fra gli allegati del Trattato di Osimo o del connesso Accordo per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi.
8)IL TRATTATO DI OSIMO COSTITUISCE INOLTRE UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO, GARANTI DALL'ONU.
Infatti il detto Trattato stabilisce fra l'altro per i residenti nella Zona B dell'Istria – i quali avevano conservato la cittadinanza italiana a sensi dell'art. 21 N° 5 e dell'art. 6 allegato VI del Trattato di Pace, trattandosi di Territorio non ceduto alla Jugoslavia – L'ALTERNATIVA, INAMISSIBILE SECONDO TALI DIRITTI, O DI PERDERE LA PROPRIA CITTADINANZA DIVENENDO CITTADINI JUGOSLAVI O DI DOVER, ENTRO TRE MESI, LASCIARE LA TERRA IN CUI RISIEDONO e in cui essi e i loro avi sono nati. Ciò è evidentemente in contrasto con il diritto che la Dichiarazione sui diritti dell'uomo, approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, riconosce a ciascuna persona umana di non essere privata della cittadinanza o di non esser costretta a lasciare la propria terra in dipendenza delle proprie opinioni politiche o nazionalità.
9)IL TRATTATO DI OSIMO COSTITUISCE INFINE ANCHE UNA MANIFESTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE SANCITO DALL'ART. 1 DELLA CARTA ISTITUZIONALE DELL'ONU, il quale riconosce ai popoli il diritto ALL'AUTODETERMINAZIONE per la destinazione della terra in cui vivono. In particolare, in base al Trattato di Pace, che ha posto fine alla situazione eccezionale derivante dalla guerra, la Zona B è rimasta a far parte dell'Italia non essendosi verificate le premesse per la costituzione del previsto Territorio Libero di Trieste. Di conseguenza le popolazioni abitanti in tali Zone hanno il diritto, in base al suddetto principio di essere interpellate per qualsiasi mutamento che implichi l'annessione della loro terra ad altro Stato, avendo diversamente diritto, secondo quanto ripetutamente affermato dall'Assemblea dell'ONU, di non riconoscere la validità di una situazione giuridica e politica loro imposta senza il loro interpello ed in contrasto con la loro volontà.