IL TRATTATO DI OSIMO NEL DIRITTO
II°
ASSOLUTA NECESSITA' CHE SIA RISPETTATO IL CARATTERE COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DI RATIFICA NEL SUO ITER PARLAMENTARE E NELLA SUA VOTAZIONE . VIZI GIA' IN ATTO
Le osservazioni sopra svolte dimostrano fin d'ora la non ratificabilità del Trattato di Osimo per i gravi vizi che lo inficiano in tutte le sue fasi e a maggior ragione per l'illegalità del suo contenuto in rapporto agli impegni internazionali dell'Italia assunti nei rapporti con i vari Stati ed a tutela dei cittadini. Di conseguenza la ratifica stessa non sarebbe in grado di sanare un atto intrinsecamente invalido ed illecito, né comunque ad eliminare le responsabilità politiche e personali di chi ha operato per la stipulazione e per la ratifica dell'atto stesso con le illegalità, metodi ed arbitrii esemplificativamente sopra accennati.
Senza pregiudizio di tale questione di fondo, va comunque rilevato, per quanto concerne l'approvazione da parte del Parlamento della legge di ratifica del Trattato stesso, che già si profilano nuovo gravi elementi che creano i presupposti per la sua invalidità. In particolare si rileva:
1° PER QUANTO RIGUARDA I VIZI GIA' IN ATTO NELL'ITER PARLAMENTARE DELLA LEGGE:
Si possono fin d'ora citare i seguenti fatti:
a) NEL TESTO A STAMPA DEL TRATTATO DI OSIMO A DISPOSIZIONE DEI PARLAMENTARI per lo studio e la trattazione della ratifica NON SONO ALLEGATE LE CARTE TOPOGRAFICHE FACENTI PARTE DEL TESTO DEGLI ACCORDI e ciò con la risibile giustificazione "per ragioni tecniche". E' ovvio che affinché i parlamentari possano essere in grado di comprendere esattamente e ben valutare il significato ed il valore delle relative clausole e le loro conseguenze E' INVECE INDISPENSABILE CHE ESSI POSSANO DISPORRE ANCHE DI DETTE CARTE. Addurre asserite "ragioni tecniche" per non produrre tali carte costituisce veramente un'affermazione senza significato manifestamente celante altre non dichiarate ragioni.
Si fa particolare richiamo alle seguenti carte mancanti:
– All'allegato II del Trattato di Osimo comprendente la carta di Italia, scala 1:50.000 dell'Istituto Geografico Militare Foglio 088 Gorizia (Edizione 1 1967); Foglio n°109 Grado (Edizione 1 1968); Foglio n° 131 Caresana (Edizione 1 1967);
– All'allegato IV del Trattato di Osimo, comprendente la Carta dell'Istituto Idrografico della Marina Militare – Genova, aprile 1943, 3a Edizione, marzo 1962 Adriatico Settentrionale da Punta Tagliamento a Pola;
– All'allegato II dell'Accordo per la Cooperazione Economica costituito dalla Carta d'Italia, scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare, Edizione 7 1962 F. 40 IV N.E.;
– All'allegato alla lettera del Ministro Rumor costituente l'allegato II all'anzidetto Accordo per la Cooperazione Economica, cioè la Carta d'Italia, scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare, Edizione 6 1962 F. 26 IV S.E.;
– All'allegato alla lettera del Ministro Minic costituente pure l'allegato III all'anzidetto Accordo per la Cooperazione Economica e cioè alla Carta d'Italia, scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare, Edizione 6 1962 F. 26 VI S.E.
b) Pure inspiegabilmente nel testo italiano è omessa la riproduzione del testo dell'allegato I del Trattato di Osimo (26 tabelle recanti le indicazioni metriche e le coordinate geografiche dei singoli cippi lungo la frontiera terrestre nel settore triestino), dell'allegato II del medesimo Trattato, dell'allegato IV dello stesso Trattato, dell'allegato II dell'Accordo per la Cooperazione Economica e degli allegati all'allegato III dell'Accordo medesimo. E' chiaro che ciò costituisce un'ulteriore violazione, del tutto ingiustificata e quindi con finalità non chiare, del diritto – dovere dei Parlamentari di conoscere integralmente il testo di quanto sono chiamati a giudicare.
c) Risulta che le Commissioni parlamentari stanno procedendo all'esame di una così delicata materia sotto la pressione di particolare urgenza. Ad esempio la Commissione Lavoro Emigrazione e Previdenza Sociale, che pure dovrebbe essere particolarmente interessata all'argomento per le gravi conseguenze che la Zona Franca a cavallo del confine avrà per l'occupazione della mano d'opera di Trieste e nazionale (tanto che hanno preso posizione al riguardo anche importanti organizzazioni sindacali) ha dato il suo parere in 27 minuti dall'inizio della trattazione!
d) Costituisce un atto di pressione inammissibile sulle relative Commissioni e sulla serietà e completezza del loro lavoro l'annuncio per l'approvazione del Trattato avrà inizio già il 29 novembre. Il che rende impossibile che le Commissioni stesse possano compiere con la dovuta diligenza e maturazione il loro lavoro su problemi che sono estremamente complessi e che sono del tutto mancanti di adeguato studio specie in dipendenza della assurda ed inspiegabile frettolosità e precipitazione con cui si è giunti alla stipulazione del Trattato come sopra accennato, senza aver interpellato gli organi interessati e competenti.
e) Non sono compresi negli atti forniti ai Parlamentari sul Trattato di Osimo le seguenti lettere scambiatesi nell'occasione della firma del Trattato fra il Ministro degli Esteri italiano Rumor e il Segretario Federale per gli affari Esteri jugoslavo Minic datata 10 novembre 1975 e cioè: 1) uno scambio di lettere in relazione all'art. 3 del Trattato, con cui si statuisce che le persone le quali in forza degli Accordi ricevono lo svincolo della cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza; 2) un altro scambio di lettere prevede che i due Governi stipulino un Accordo sul riconoscimento dei diplomi universitari e che i relativi negoziati abbiano inizio entro sei mesi; 3) un terso scambio di lettere stabilisce che entro lo stesso termine verranno nominate delegazioni incaricate di esaminare le questioni concernenti i beni culturali, le opere d'arte, gli archivi ed i libri del catasto e fondiari relativi al territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 20 febbraio 1947; 4) un quarto scambio di lettere con cui si è convenuto di aprire un valico internazionale di prima categoria a S. Andrea ed uno di seconda categoria a Gorizia sulla via Monte S. Gabriele. Tale omissione costituisce un'ulteriore violazione del dovere di mettere i Parlamentari a conoscenza di tutti gli aspetti degli accordi raggiunti con il Trattato di cui si chieda la ratifica senza nulla ad essi celare, tanto più che l'oggetto di tali lettere comprende anche argomenti di notevole importanza come il riconoscimento dei diplomi universitari, l'apertura dei valichi di S. Andrea e via Monte S. Gabriele a Gorizia, i beni culturali, opere d'arte e archivi, ecc.
2°) ASSOLUTA INVALIDITA' DI UNA EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI RATIFICA SENZA L'OSSERVANZA DELLE PARTICOLARI NORME PREVISTE PER LE LEGGI COSTITUZIONALI.
La suddetta necessità deriva da quanto segue:
L'art. 5 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è una e indivisibile, per cui ogni legge che sottragga alla Repubblica stessa parte del territorio nazionale non può non essere a sua volta che di carattere costituzionale. Il fatto che sulla Zona B sia tutt'ora esistente la sovranità italiana è ben noto e del resto è confermato dalla stessa circostanza che l'Italia stipuli con la Jugoslavia un trattato per stabilire l'avanzamento del confine jugoslavo fino all'attuale linea di demarcazione con l'attuale Zona B. A prescindere però da ogni argomentazione al riguardo, per i cittadini ed in particolare per gli organi statali è vincolante la concorde unanime giurisprudenza delle Supreme Corti giurisdizionali, e cioè sia della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, che dal Consiglio di Stato anche in riunione plenaria e perfino della Corte Costituzionale, le quali hanno inequivocabilmente ed unanimemente accertato che sulla Zona B è rimasta in vigore la sovranità italiana, a seguito del Trattato di Pace e del Memorandum di Londra del 1954. Gli organi dello Stato italiano sono pertanto obbligati a tener conto di tale realtà nel decidere la natura costituzionale o meno della legge che prevede l'avanzamento del confine jugoslavo da dove è fissato dal Trattato di Pace fino al posto dove attualmente esiste la linea di demarcazione con la Zona B e nel golfo di Trieste. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI NORME RENDEREBBE INVALIDA LA LEGGE DI RATIFICA E RESPONSABILI SIA POLITICAMENTE CHE GIURIDICAMENTE COLORO CHE OPERASSERO PER ATTUARLA.