Proposta di Legge on. Menia

La presente proposta di legge riguarda quei cittadini italiani che al termine degli eventi bellici della seconda guerra mondiale si trovavano a risiedere e lavorare nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia e che, fedeli alle loro origini, avevano optato per il mantenimento della cittadinanza italiana, incontrando l’ostilità  gli impedimenti posti dalle autorità jugoslave. Questi italiani sono stati sottoposti in quegli anni ad una vera e propria persecuzione, con deportazioni e carcerazioni soprattutto nelle isole della Dalmazia, dove venivano sottoposti ad ogni tipo di vessazione e tortura. I più « fortunati » venivano arruolati coattamente nell’esercito jugoslavo e mandati nei posti più sperduti a compiere lavori particolarmente usuranti; di fatto, con la copertura del servizio militare venivano sottoposti a lavori forzati.

Con questo provvedimento si pone un rimedio al blocco del riconoscimento dei legittimi diritti di questi italiani che, trattenuti con la forza da un esercito straniero, non hanno potuto fare subito rientro in Italia: si tratta di un riconoscimento sancito dalla Convenzione generale in materia di sicurezza sociale firmata con la Jugoslavia nel 1957 e che, proprio per il momento in cui è stata stipulata, non teneva conto di questi italiani « prigionieri » che il regime di Tito considerava dei nemici da perseguitare.

 

PROPOSTA DI LEGGE del deputato Roberto Menia

ART. 1.
1. Ai profughi d’Istria, Fiume e Dalmazia, riconosciuti tali con decreto prefettizio, che hanno optato per la conservazione della cittadinanza italiana e sono stati trattenuti in territorio jugoslavo contro la loro volontà ed avviati al lavoro, sono riconosciuti, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i diritti al riscatto dell’assicurazione obbligatoria ed al riconoscimento dei contributi versati all’Ente assicurativo jugoslavo anche dopo il 18 dicembre 1954.

2. Al fine di cui al comma 1, sono riaperti i termini per la ricostruzione della posizione assicurativa presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri istituti previdenziali ai sensi e con le procedure previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano altresì ai cittadini italiani provenienti dalla zona B del Territorio libero di Trieste fino al 5 ottobre 1956.

ART. 3.

1. Ai profughi di cui agli articoli 1 e 2 che sono stati costretti a prestare servizio militare nella Repubblica federativa di Jugoslavia, sono estesi i benefici di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

2. Il servizio prestato coattivamente nella Repubblica federativa di Jugoslavia è equiparato a quello prestato in Italia.

ART. 4.
1. I cittadini italiani che sono stati ristretti nelle carceri jugoslave per motivi etnici, politici, nazionali e ideologici sono equiparati ai perseguitati politici.

ART. 5.
1. Il Governo è tenuto ad avanzare ai Governi degli Stati subentrati alla cessata Repubblica federativa di Jugoslavia la richiesta di totale riabilitazione dei cittadini italiani di cui all’articolo  3.