Articolo 70
L’Italia s’impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.
Articolo 71
1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l’Italia.
2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.
Articolo 72
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell’organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione Centrale suddetta.
Articolo 73
1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall’Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all’entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.
3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all’entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà essere accreditato a favore del Governo italiano.
Articolo 74
A) Riparazioni a favore dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
1. L’Italia pagherà all’Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall’Italia ai termini dell’articolo 67 del presente Trattato;
b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 79;
c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.
3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo dell’Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell’Italia e da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.
4. L’Unione Sovietica fornirà all’Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l’Italia importa normalmente e che sono necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all’Unione Sovietica.
5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all’Unione Sovietica.
6. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un’oncia d’oro.
B) Riparazioni a favore dell’Albania, dell’Etiopia, della Grecia e della Jugoslavia.
1. L’Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:
Albania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari;
Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari;
Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari;
Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari.
Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall’Italia ai termini dell’articolo 67 del presente Trattato;
b) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive;
c) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all’articolo 79 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo i, di cui sopra. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno anche entrambe le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni, da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere semi.
3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell’Italia e da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.
4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno all’Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l’Italia importa normalmente e che saranno necessari per la produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate.
5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un’oncia d’oro.
6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente articolo, eccedenti l’ammontare delle riparazioni specificate in detto paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla loro rispettiva giurisdizione ai sensi dell’articolo 79 del presente Trattato.
7. a) I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno l’esecuzione delle disposizioni di cui al capo B del presente articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del presente articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le loro predette funzioni fino allo spirare del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni.
b) Allo scopo di evitare controversie o conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo e dal Governo italiano, dell’inizio di negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sottoposta da uno qualsiasi di detti Governi o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo.
c) Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno raccomandare che un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 o all’alinea b) di cui sopra, sia opportunamente modificato.
C) Disposizioni speciali per prestazioni anticipate.
Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 c) e del capo B, paragrafo 2 b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente articolo dovrà essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in conformità di accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano.
D) Riparazioni a favore di altri Stati.
1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base all’articolo 79 del presente Trattato.
2. Le ragioni di ogni Stato al quale siano fatte cessioni territoriali in applicazione del presente Trattato e che non sia menzionato nella parte B del presente articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il trasferimento a suo favore, senza pagamento, delle installazioni e dell’attrezzatura industriale esistenti nei territori ceduti, destinati sia alla distribuzione dell’acqua che alla produzione e alla distribuzione del gas e dell’elettricità e che appartengano a qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o sia trasferita in Italia. Le ragioni di detti Stati potranno essere soddisfatte anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale natura, che si trovino nei territori ceduti. Il Governo italiano assumerà l’onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da ipoteche, da privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.
E) Indennità per beni presi a titolo di riparazioni. Il Governo italiano s’impegna ad indennizzare le persone fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si sia appropriati, in base alle disposizioni del presente articolo, a titolo di riparazioni.