Il Trattato di Pace

 

Articolo 60
1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell’Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, tra ufficiali e marinai.

2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l’Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.

3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato:

a) a 30.000 entro sei mesi;

b) a 25.000 entro nove mesi.

Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati.

4. All’infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell’Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell’articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.

Articolo 61

Gli effettivi dell’Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L’organizzazione e l’armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.

Articolo 62

Il personale dell’Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’articolo 61 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 63

Nessuno personale che non sia quello incorporato nell’Esercito italiano o nell’Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.

Articolo 64

1. L’Aeronautica militare italiana, compresa tutta l’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e di 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L’organizzazione e l’armamento dell’Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro attacchi aerei.

2. L’Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.

Articolo 65

1. Il personale dell’Aeronautica militare italiana, compreso quello dell’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi.

2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell’aeronautica militare italiana, potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.

Articolo 66

Il personale dell’Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’articolo 65 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 67

1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, in conformità alle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia.

2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare all’Italia.

3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese cianotipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia.

4. L’Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli 56-58 di cui sopra.

5. L’Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza.

Articolo 68

L’Italia s’impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.

Articolo 69

L’Italia s’impegna a non permettere l’impiego o l’allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell’aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.