Il Trattato di Pace

 

Articolo 50
1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell’Italia continentale o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permancnti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell’Italia continentale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.

4. In Sicilia e Sardegna è vietato all’Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno.

Articolo 51

L’Italia non dovrà possedere costruire o sperimentare:

i) alcuna arma atomica,

ii) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell’armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato),

iii) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri,

iv) mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza,

v) alcuna torpedine umana.

Articolo 52

È vietato all’Italia l’acquisto, sia all’interno che all’estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese.

Articolo 53

L’Italia non dovrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV e V.

Articolo 54

Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.

Articolo 55

In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell’ex-milizia fascista o dell’ex-esercito repubblicano fascista potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell’Esercito, nell’Aeronautica italiana, o nell’Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in conformità della legge italiana.

Articolo 56

1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell’Allegato XII A.

2. Unità supplementari, non enumerate nell’Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.

3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.

Articolo 57

1. L’Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell’Allegato XII B:

a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America della Francia.

b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell’alinea a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.

c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.

d) Una riserva di pezzi di ricambio e d’armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.

Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d’armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

2. Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.

3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unita enumerate nell’Allegato XII B e destinate ad esser trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l’Italia s’impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità di cui all’Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.

Articolo 58

1. L’Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.

a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all’Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.

b) Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per tranne rottame entro nove mesi.

c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all’Allegato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.

d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d’entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.

e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato.

f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all’Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni.

2. L’Italia s’impegna, prima di procedere all’affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all’articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all’Allegato XII B.

3. L’Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell’economia italiana, per usi civili.

Articolo 59

1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall’Italia.

2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d’assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall’Italia.

3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.

4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell’Italia dovrà essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.

5. L’Italia s’impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un’unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unità perduta.

6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell’Allegato XIII A.