Il Trattato di Pace

Articolo 40

L’Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.

Articolo 41

L’Italia riconosce le disposizioni dell’Atto finale del 31 agosto 1945, e dell’Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.

Articolo 42

L’Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 43

L’Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell’articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923.

Articolo 44

1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all’Italia, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l’Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.

2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.

Articolo 45

1. L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l’arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio:

a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l’umanità, o di complicità in siffatti crimini;

b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.

2. A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l’Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni divergenza concernente l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza.

Articolo 46

Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finché non sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia, o, dopo che l’Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l’Italia.

Articolo 47

1. a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.

b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d’artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.

2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato.

3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.

4. a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera francoitaliana e il meridiano 9º 30’E, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

Articolo 48

1. a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.

b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.

2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato.

3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.

4. a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l’Italia e la Jugoslavia e fra l’Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44º50’N e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né i lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17’45º E, l’Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.

Articolo 49

1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell’Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate.

2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.