Articolo 11
1. L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
a) La zona delimitata:
– al nord dal parallelo 42º50’N;
– al sud dal parallelo 42º42’N;
– all’est dal meridiano 17º10’E;
– all’ovest dal meridiano 16º25’E;
b) La zona delimitata:
– al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45º15’N – 13º24’E.
–
al sud dal parallelo 44º23’N;
– all’ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
1) 45º15’N – 13º24′ E
2) 44º51’N – 13º37′ E
3) 44º23’N – 14º18’30”E
– ad oriente dalla costa occidentale dell’Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura nell’Allegato I.
2. L’Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l’Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.
L’Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.
Articolo 12
1. L’Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell’occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L’Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.
2. L’Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell’articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l’Italia ricevette dall’Austria e dall’Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l’Austria e l’Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
3. Se, in determinati casi, l’Italia si trovasse nell’impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.
Articolo 13
L’approvvigionamento dell’acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell’Allegato V.
Articolo 14
1. L’Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia) Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.
2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.
3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d’accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 15
L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d’espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.