Articolo 4
I confini fra l’Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:
i) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d’incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord ovest dalla città di Duino;
iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d’Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.
La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell’allegato I.
Articolo 5
1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.
2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.
3. Qualsiasi questione sulla quale le Commisioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all’articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.
4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.
5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d’acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.
Articolo 6
L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all’articolo 2.
Articolo 7
Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.
Articolo 8
1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l’eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançcon e Modane, per via di Bardonecchia.
2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell’altra, per recarsi da un punto all’altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.
3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.
Articolo 9
1. Ripiano del MoncenisioAl fine di garantire all’Italia lo stesso godimento dell’energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest’ultima concederà all’Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell’Allegato III.
2. Territorio di Tenda-BrigaAffinché l’Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest’ultima darà all’Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all’Allegato III.
Articolo 10
1. L’Italia concluderà con l’Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.
2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell’Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.