Il Trattato di Pace

 

Allegato 4
All. 4. ALLEGATO III

GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGLONE DI TENDA-BRIGA (VEDIARTICOLO 9) A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL’ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO

I. Garanzie relative alla fornitura d’acqua del lago del Moncenisio per la produzione d’energia idroelettrica

a) La Francia controllerà il rifornimento dell’acqua del lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d’acqua a quel ritmo di flusso di cui l’Italia potrà aver bisogno.

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell’acqua, in conformità dell’alinea a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.

c) La Francia informerà l’Italia a richiesta di quest’ultima, del volume d’acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all’Italia di determinare i quantitativi d’acqua e il ritmo di fiusso, con cui dovranno essere alimentate le dette condotte sotterranee.

d) La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all’economia e farà pagare all’Italia le relative spese effettivamente sostenute.

II. Garanzie relative all’energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala

a) La Francia farà funzionare l’impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto riserva del controllo della fornitura d’acqua, come disposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l’Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran Scala, situata in territorio francese.

b) La Francia farà funzionare l’impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l’acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l’Italia possa averne bisogno.

c) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l’impianto di pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gran Scala con la frontiera franco-italiana.

d) La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera francoitaliana, il trasporto dell’energia elettrica, come sopra occorrente all’Italia e consegnerà tale energia all’Italia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.

e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell’energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l’Italia potrà ragionevolmente richiedere.

f) La Francia prenderà accordi con l’Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e l’Italia e resterà in contatto con l’Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala, l’impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.

g) Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l’Italia dovrà pagare per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia e prodotta dalla centrale elettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di analoghi qualitativi di elettricità d’origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.

III. Durata delle garanzie

Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l’Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.

IV. Commissione tecnica di sorveglianza

Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l’esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di assicurare all’Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle vallo sottostanti non sia compromessa.

B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL’ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA

1. Garanzie per assicurare all’Italia l’energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 16 2/3 della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e l’energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali idroelettriche distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine del 1947:

a) La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possano essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l’Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrente della frequenza 16 2/3, per le ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;

c) La Francia informerà l’Italia, a richiesta di quest’ultima, del flusso dell’acqua a Le Mesce e a Confine e del volume d’acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all’Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità alle disposizioni dell’alinea a);

d) La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell’energia elettrica richiesta dall’Italia in base alle necessità sopradette e consegnerà tale energia all’Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;

e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell’energia fornita in conformità alle disposizioni di cui sopra, a quel livello che all’Italia potrà effettivamente abbisognare;

f) La Francia prenderà delle intese con l’Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra San Dalmazzo e l’Italia e resterà in contatto con l’Italia per assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.

2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all’Italia per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al paragrafo 3 di cui in appresso:il prezzo che la Francia fisserà e l’Italia dovrà pagare per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell’alinea a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le forniture di analoghi quantitativi di elettricità d’origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze dell’Alta Valle della Roya o in altre regioni in cui si verifichino analoghe condizioni.

3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all’Italia per un ragionevole periodo di tempo:

salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l’Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961. Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all’altro, con almeno due anni di anticipo, l’intenzione di porvi termine.

4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell’Italia delle acque della Roya e de suoi affluenti per la produzione di energia idroelettrica:

a) la Francia farà funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia informerà l’Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornirà ogni altra informazione al riguardo;

b) la Francia e l’Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per l’utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti.

5. Una Commissione, o quell’altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito per controllare l’esecuzione del piano di cui all’alinea b) della Garanzia 4 e facilitare l’osservanza delle Garanzie 1-4.

Allegato 5

All. 5. ALLEGATO IV

ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO IL 5 SETTEMBRE 1946

(Testo originario inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946) (Vedi articolo 10)

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;

b) l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;

c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;

d) l’eguaglianza di diritti per l’ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;

b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;

c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;

d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.

Allegato 6

All. 6. ALLEGATO V

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA E DINTORNI (VEDI ARTICOLO 13)

1. La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curerà la manutenzione e l’utilizzazione ed assicurerà l’approvvigionamento idrico di quella parte del Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio italiano. L’Italia continuerà ad assicurare la manutenzione e l’utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell’acqua, che si trovano in territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuerà ugualmente a fornire l’acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che siano rifornite d’acqua dal territorio italiano.

2. I quantitativi d’acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell’altro abbiano bisogno di forniture ulteriori d’acqua, i due Governi esamineranno d’intesa la questione, allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti che potranno ragionevolmente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d’acqua disponibile sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d’acqua, provenienti dalle sorgenti di approvvigionamento sopradette, distribuiti ai consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione al rispettivo consumo precedente.

3. Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per l’acqua provvedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unicamente sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico ed altresì dell’ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni.

4. La Jugoslavia e l’Italia, entro un mese dall’entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione delle somme da pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una commissione mista incaricata di presiedere all’esecuzione di detto accordo.

5. Allo scadere di un termine di dieci anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia e l’Italia riesamineranno le disposizioni che precedono, alla luce della situazione esistente a quell’epoca, allo scopo di determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle modifiche ed aggiunte che converranno di adottare. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista all’articolo 87 del presente Trattato.