Articolo 80
Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l’occupazione dei loro territori, che siano imputabili all’Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli articoli 75 e 78.
Articolo 81
1. L’esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata come precludente l’obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell’esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani.
2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.
Articolo 82
1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l’Italia, il Governo italiano dovrà, durante i 19 mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna delle Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento analogo all’Italia in tale materia, il trattamento seguente:
a) per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull’importazione e l’esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i regolamenti in materia, le Nazione Unite godranno incondizionatamente della clausola della nazione più favorita;
b) sotto ogni altro riguardo, l’Italia non adotterà alcuna discriminazione arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcun’altra Nazione Unita, o di qualunque altro paese straniero;
c) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio, all’industria, alla navigazione ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni non si applicheranno all’aviazione civile;
d) l’Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le operazioni dell’aviazione civile nel campo dei traffici internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità nell’acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali internazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento e riparazioni ed accorderà, per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio agli interessi della difesa nazionale dell’Italia.
2. Gli impegni come sopra assunti dall’Italia, debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall’Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.
Articolo 83
1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell’applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d’accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l’una o l’altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l’Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.
3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all’equità.
4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch’esso abbia nominato e di ogni agente ch’esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.
5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l’assistenza che sarà in loro potere di fornire.
6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
Articolo 84
Gli articoli 75, 78, 82 e l’Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia o con cui l’Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi articoli e l’Allegato suddetto, si applicheranno anche all’Albania e alla Norvegia.
Articolo 85
Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.
Articolo 86
1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all’esecuzione e all’interpretazione del presente Trattato.
2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l’esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.
3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l’assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.
Articolo 87
1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all’interpretazione od all’esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell’articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch’essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d’accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell’altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l’una o l’altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
Articolo 88
1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l’Italia e che non sia firmatario del presente Trattato, e l’Albania, potranno aderire al Trattato e, dal momento dell’adesione, saranno considerati come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.
2. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese e avranno valore dal momento del loro deposito.
Articolo 89
Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.
Articolo 90
Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall’Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli stati Uniti d’America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.