Articolo 75
1. L’Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.
2. L’obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell’Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l’attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.
3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d’opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.
4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente articolo.
5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.
6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
7. Spetterà al Governo richiedente d’identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l’onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.
8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l’oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d’oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell’Asse o ad un paese neutro.
9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l’Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l’Italia s’impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia.
Articolo 76
1. L’Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell’esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1º settembre 1939, indipendentemente dai fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra non l’Italia a quella data. Sono comprese in tale rinuncia:
a) le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
b) le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
c) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l’Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane, merci italiane o il pagamento delle spese;
d) le ragioni risultanti dall’esercizio o dall’asserto esercizio di diritti di belligeranza.
2. Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo articolo si riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le parti interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra.
3. L’Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle previste dal paragrafo 1 del presente articolo, da parte del Governo o cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate.
4. Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.
5. La rinuncia da parte dell’Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore.
6. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate nel senso di recare pregiudizio ai diritti di proprietà sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a cittadini italiani. Il presente paragrafo non precluderà l’applicazione, nei riguardi dei cavi sottomarini, dell’articolo 79 e dell’Allegato XIV.
Articolo 77
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate.
2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.
3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania.
4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell’Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l’Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell’8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra.
5. L’Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facoltà di disporre di detti beni.
Articolo 78
1. In quanto non l’abbia già fatto, l’Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.
2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.
3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell’Asse o di loro organi, durante la guerra.
4. a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d’indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l’acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d’indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.
b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell’alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa.
c) L’indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d’imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un’indennità in lire, nella stessa misura prevista all’alinea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall’applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.
5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell’ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l’Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell’Allegato X e del paragrafo 14 dell’Allegato XIV del presente Trattato.
8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.
9. Ai fini del presente articolo:
a) L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch’esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell’Armistizio con l’Italia. L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite s’applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.
b) Il termine «proprietario serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all’alinea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch’egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell’alinea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all’indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l’acquirente, ai sensi della legislazione locale.
c) Il termine «beni serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l’espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l’armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all’esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.
Articolo 79
1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio che appartengano all’Italia o a cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell’ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l’Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l’ammontare di dette domande, saranno restituiti.
2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.
3. Il Governo italiano s’impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro restituiti.
4. Il presente articolo non pone l’obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, né di contare tali diritti nei calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell’interesse nazionale.
5. a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.
b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.
6. I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l’Italia e la potenza Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:
a) i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;
b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;
c) i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite’ esclusi i beni, che in qualsiasi momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;
d) i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l’Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l’Italia dopo il 3 settembre 1943;
e) i diritti di proprietà letteraria e artistica;
f) i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell’Allegato XIV;
g) fatta eccezione per i beni indicati all’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d’opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell’indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 74, capo E.