DLTCPS 28/11/1947 Num. 1430
Decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 dicembre, n. 295). –
Esecuzione del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (1).
(1) Ratificato 25 novembre 1952, n. 3054.
Preambolo
TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA
L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate «Le Potenze Alleate ed Associate da una parte
e l’Italia dall’altra parte
Premesso che l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:
Articolo 1
I confini dell’Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1º gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.
Articolo 2
Le frontiere fra la Francia e l’Italia, quali erano segnate al 1º gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:
1. Passo del Piccolo San Bernardo
Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell’ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell’Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell’Ospizio.
2. Ripiano del Moncenisio
Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell’Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.
3. Monte Tabor – Chaberton
a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.
b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.
4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja
Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiomo passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.
5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell’Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell’Allegato I.
Articolo 3
Le frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:
i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell’Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1º gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l’Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;
ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell’Iudrio;
iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;
iv) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest’ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in dirczione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;
v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;
vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all’altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d’Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;
vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la citttà di San Pietro ed all’Italia l’ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all’Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;
viii) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l’altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;
ix) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste.
La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell’Allegato I.