Beni abbandonati: un documento della Federazione delle Associazioni degli Esuli

Proponiamo il documento, approvato il giorno 12 ottobre 2005, dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati:

1. Restituzioni:

Unico criterio valido di trattativa è l’eliminazione delle discriminazioni nell’applicazione della normativa croata nei confronti dei cittadini italiani. Rimane inaccettabile sia la distinzione tra optanti e casi non previsti dai trattati, sia la restituzione simbolica di un compendio immobiliare (rudere storico, castello, borgo, etc.).

3. Preso atto della invalidità sul piano giuridico del Trattato di Roma sottoscritto nel 1983 tra Italia e Jugoslavia per la liquidazione concordata del valore dei beni italiani della ex Zona B del Territorio Libero di Trieste, corrispondente peraltro ad appena 1/15 del loro valore reale, la Federazione sollecita il Governo Italiano alla denuncia ovvero alla risoluzione dell’Accordo stesso per inadempienza e all’avvio con la Slovenia e la Croazia, riconosciute legalmente quali Stati successori della controparte firmataria e beneficiari dei beni ceduti dall’Italia con il Trattato di Osimo, al fine di esaminare attraverso una nuova trattativa trilaterale tutte le possibilità di restituzione dei beni ancora liberi, secondo le legittime aspettative degli aventi diritto, e la congrua rivalutazione al valore reale di mercato per quelli non liberi.

4. Indennizzi

La Federazione è in grado di formulare più ipotesi contabili e normative sulla base della graduazione di criteri differenziati.

a. Adozione del criterio di valutazione per i danni di guerra, con un coefficiente notoriamente molto più elevato e più equo che porti a quantificare il fabbisogno complessivo.

b. Eventuale eliminazione o attenuazione della distinzione per scaglioni di valore delle proprietà da indennizzare.

c. Previsione di una proroga del termine limitatamente agli interessati che in precedenza non abbiano fatto richiesta di indennizzo.

d. Dilazione decennale o ventennale dei pagamenti con modalità cartolari per le somme più elevate, da spalmar sulle leggi finanziarie successive.

Occorre inoltre respingere fermamente insinuazioni minimalistiche da parte dell’Amministazione dell’ Economia circa l’ammontare effettivo degli accordi già versati agli Esuli con la legislazione precedente. Il calcolo di alcuni Uffici dell’amministrazione non tengono conto:

1.che i coefficienti furono estremamente bassi fin dall’inizio, inferiori a quelli previsti per i Danni di Guerra. E non si capisce perché chi ha perduto un immobile andato distrutto ad Ancona o a La Spezia, abbia un diritto più pieno di chi abbia perduto un bene perché regalato all’ex Jugoslavia dallo Stato Italiano! 2. Che i pagamenti furono effettuati non alla data di entrata in vigore delle varie leggi, ma con erogazioni differite nel tempo, a distanza di molti anni, anche 10 o 15.