L’Unione degli Istriani si scaglia pesantemente sul Governo italiano, dopo che nel Disegno di Legge relativo alla Finanziaria 2008, disattendendo completamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le numerose sentenze dei Giudici del Lavoro avevano dato ragione agli esuli – e più in generale alla categoria dei beneficiari – stabilendo che la maggiorazione prevista (Lire 30.000 mensili, pari ad Euro 15,49) doveva essere erogata – anno dopo anno, a far data dal 1985 – nella misura risultante dalla perequazione automatica.
“È una truffa che nemmeno nei paesi latinoamericani più corrotti è stata mai pensata, e questa è l’ennesima dimostrazione del micidiale e forsennato disegno dell’Italia che vuole annientare gli esuli, dopo averli già ripudiati da parecchi decenni”. È quanto dichiarato da Massimiliano Lacota, presidente dell’Unione degli Istriani, l’unica associazione degli esuli che nei mesi scorsi aveva promosso quasi 500 cause contro l’INPS, nel corso della conferenza svolta sabato scorso nella sede dell’Unione degli Istriani cui ha partecipato anche il legale dell’Associazione, l’avvocato Mauro Valcareggi.
“Dopo più di mille cause vinte su tutto il territorio nazionale” incalza ancora Lacota “e dopo le effimere assicurazioni degli esponenti politici al cosiddetto tavolo di concertazione esuli-governo italiano, alle quali non abbiamo mai creduto, ora si ha la spudoratezza di varare un provvedimento che non solo annullerebbe le sentenze imponendo agli aventi diritto la restituzione delle somme perequate giustamente percepite, ma costringerebbe gli stessi a farsi carico delle spese legali sostenute dall’INPS: e tutto questo dopo anni dalle determinazioni legali”.
L’Unione degli Istriani, che nei giorni scorsi aveva chiesto lumi al Governo su questa faccenda, aveva avuto come risposta solo quella che la Presidenza dell’associazione ha definito una “balbettante assicurazione” secondo la quale si sarebbe fatto il possibile almeno per garantire chi in questi anni aveva ottenuto giustizia, e ora si dice “pronta a denunciare l’Italia in Europa”.
“Nel paese delle meraviglie, qual è quello in cui viviamo, abbiamo tutti imparato che non ci si deve meravigliare di nulla” continua Lacota “ma questa volta si è toccato davvero il fondo. I nostri legali hanno già stabilito che un simile provvedimento aprirebbe la strada spianata verso una denuncia in Europa che punirebbe l’Italia per violazione del art. 3 della sua Costituzione, e proprio perché lesivo del principio di uguaglianza fra i cittadini, se approvato, diverrebbe automaticamente anticostituzionale”.
“E pensare che associazioni come l’Anvgd e suoi storici esponenti come Codarin e Toth avevano persino ringraziato il Governo per l’attenzione che stava dimostrando nei confronti degli esuli con l’apertura del tavolo di concertazione, che dopo mesi non ha portato, come previsto, a nessun risultato”.
La questione è al centro anche di una proposta di legge (Modifica all’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in materia di trattamento pensionistico preferenziale in favore di ex combattenti e assimilati) presentata nel maggio del 2006 da Roberto Menia (An) che, presentandola ai colleghi, li informava del fatto che la legge in questione, all’articolo 6, riconosce il diritto ad un trattamento preferenziale in materia pensionistica a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla Legge 24 maggio 1970 n. 336 (ex combattenti ed assimilati).
“Il beneficio – spiegava Menia – consiste in una maggiorazione reversibile pari a lire 30.000 mensili (oggi 15,49 Euro), con l’aggiunta della perequazione automatica. La maggiorazione compete previa domanda degli interessati. L’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha interpretato il combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 3 della citata legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio compete nella misura iniziale di lire 30.000 (oggi 15,49 euro) a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e quindi, nella generalità dei casi, di pensionamento. Con tale interpretazione – denunciava il deputato – si vengono a determinare trattamenti differenziati a favore degli aventi causa, che non erano stati voluti dal legislatore nel momento in cui aveva emanato un provvedimento di valenza morale e simbolica, per sua natura prevalente su quella economica”.
Secondo Menia, invece, “l’interpretazione autentica deve ritenersi quella secondo cui la maggiorazione si applica dal momento della domanda nella misura già rivalutata secondo le tabelle ISTAT, evitando di conglobare la maggiorazione stessa nella pensione base, che si adegua “ex nunc”, mentre il beneficio previsto dalla citata legge n. 140 del 1985 si adegua “ex-tunc” : in tale senso sono già state prodotte in primo e secondo grado pronunzie giudiziarie che hanno visto soccombente la tesi dell’INPS, mentre la sentenza n. 14285/2005 della Corte di Cassazione afferma che “ogni anno la maggiorazione deve essere, anche per i soggetti pensionistici dopo il 1985, dello stesso importo applicabile ai pensionati che ne hanno fruito fin dall’anno della sua istituzione”.
“La tesi dell’istituto, che non è suffragata dalla lettera né dallo spirito della Legge, non trova fondamento neppure sul piano sostanziale delle esigenze di gestione, stanti le garanzie fornite in materia di copertura del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 140 del 1985. Tutto ciò premesso – scriveva Menia – si ritiene congruo, in analogia a quanto già statuito con la Legge 16 marzo 1987 n. 114, che ha modificato l’art. 6 della citata legge n. 140 del 1985, prevedendo dichiarazioni sostitutive, modificare l’art. 6 della legge 140 del 1985, per garantire una applicazione univoca, conforme alla volontà del legislatore, e idonea, in definitiva, ad assicurare a tutti gli aventi causa un trattamento di necessaria uguaglianza, il cui potere di acquisto non venga progressivamente eroso dall’inflazione, a danno precipuo dei pensionati con minore anzianità di quiescenza”.
Questa la proposta di legge di Menia.
“ART. 1 1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente: “3. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta nella misura iniziale di 15,49 euro, previa rivalutazione automatica effettuata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e conseguente riliquidazione a favore degli aventi causa, con decorrenza dalla data di presentazione delle rispettive domande, in base alla tabella A allegata alla presente legge”.
2. Alla legge 15 aprile 1985, n. 140, è aggiunta la tabella A di cui all’allegato annesso alla presente legge.
“TABELLA A Maggiorazione in favore degli ex combattenti ed assimilati, di cui all’articolo 6, a seguito dell’applicazione della perequazione automatica Decorrenza Lire/Euro Importo della maggiorazione: Gennaio 1985 Lire 15.000; Febbraio 1985; 15.330; Maggio 1985, 18.805; Agosto 1985, 16.089; Novembre 1985, 16.249, Gennaio 1986, 16.313; Maggio 1986, 16.688; Novembre 1986, 17.171; Gennaio 1987, 32.239; Maggio 1987, 33.077; Novembre 1987, 33.937; Maggio 1988, 34.819; Novembre 1988, 35.724; Gennaio 1989, 36.688; Maggio 1989, 38.082; Novembre 1989, 39.300; Maggio 1990, 40.754; Novembre 1990, 42.139; Maggio 1991, 43.950; Novembre 1991, 45.488; Gennaio 1992, 45.669; Maggio 1992, 46.856; Giugno 1993, 47.699; Dicembre 1993, 48.509; Gennaio 1994, 48.848; Novembre 1994, 50.801; Gennaio 1996, 53.544; Gennaio 1997, 55.632; Gennaio 1998, 56.577; Gennaio 1999, 57.595; Gennaio 2000, 58.517; Gennaio 2001, 60.038; Gennaio 2002, euro 31,86; Gennaio 2003, euro 32,82”.
AISE 15/10/2007