Cari amici,
Vi allego l’ art. 78 del Disegno di Legge relativo alla Finanziaria 2008 che, al secondo comma, disattendendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le varie cito la 14285/05) e le numerosissime decisioni dei Giudici del Lavoro ha interpretato l’art. 6 comma 3 della legge 140/1985 nel senso che la maggiorazione di 30.000 lire prevista dal comma primo va perequata solamente dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.
Come ben ricorderete, da parte nostra si sosteneva che la somma di lire 30.000 doveva essere perequata anno dopo anno, a far data dal 1985 ed erogata nella misura risultante dalla perequazione, mentre l’INPS sosteneva che, a seguito della domanda, doveva essere erogato l’importo corrispondente a lire 30.000 e la perequazione doveva essere erogata solo dopo la concessione della maggiorazione.
Tesi quest’ultima smentita, come ho detto poc’anzi, sia dai Giudici di merito che dalla Corte di legittimità, secondo la quale la lettura della norma propugnata dall’INPS avrebbe condotto a risultati irrazionali e lesivi del principio di uguaglianza poiché la maggiorazione pensionistica verrebbe corrisposta in misura diversa ai vari pensionati a seconda dell’anno del pensionamento.
Infatti, mentre i soggetti già pensionati nel 1985 fruirebbero di tutti gli aumenti garantiti anno dopo anno dalle norme sulla perequazione automatica, i soggetti pensionati successivamente percepirebbero il primo anno la maggiorazione di sole 30.000 lire, poi incrementata negli anni seguenti a partire da questo importo.
Ora, con l’interpretazione data alla norma nel Disegno di legge della Finanziaria vengono avvallate le tesi dell’INPS, di modo che tutti coloro i quali hanno già vinto le cause dovranno restituire gli importi eventualmente riscossi e farsi carico delle spese legali sostenute.
Mi sembra che se questo è uno dei risultati raggiunti al Tavolo delle trattative istituzionali, aperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allora forse è meglio alzarsi ed andarsene via, sbattendo la porta.
Se non vi sono per noi Esuli neppure poche migliaia di euro per le questioni pensionistiche, figuriamoci se vi sarà mai disponibilità a darci l’indennizzo equo e definitivo per la perdita dei nostri beni!
Cordiali saluti.
Avv. Gian Paolo Sardos Albertini
Delegato di Verona della Lega Nazionale
FINANZIARIA 2008
Art. 78
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs n. 151 del 2001 nonché dell’ articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)
1.Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge
2.L’ articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.