Articolo 25
L'Italia accetta l'annullamento del contratto d'affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta Concessione.
Articolo 26
L'Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatile rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed accetta che l'amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.
Articolo 27
L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato di Albania.
Articolo 28
L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.
Articolo 29
1. L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od accordi conclusi prima di detta data.
2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l'Italia e l'Albania.
Articolo 30
I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall'Albania per l'annullamento o la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 31
L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l'Italia e le autorità insediate dall'Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.
Articolo 32
L'Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l'Albania potrà ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.
Articolo 33
L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato etiopico.
Articolo 34
1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1º paragrafo dell'Allegato XIV del presente Trattato.
2. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in Etiopia.
Articolo 35
L'Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dall'Italia nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi.
Articolo 36
I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 37
Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia restituirà tutte le opere d'arte, gli archivi e oggetti di valore religioso o storico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.
Articolo 38
La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l'Italia o per i cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s'intenderà fissata al 3 ottobre 1935.
Articolo 39
L'Italia s'impegna ad accettare ogni intesa che sia già stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Società delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione finanziaria internazionale in Grecia.